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Titoli di credito

Concessione del credito

La concessione del credito da parte ad esempio delle Banche, è resa più facile quando il creditore sa di avere mezzi semplici ed energici, non solo per realizzare il suo diritto, ma anche per poterlo, all'occorrenza, agevolmente alienare. Il diritto commerciale riconosce appunto e regola l'esistenza di strumenti di credito di facile circolazione e di sicura rapida esazione. Il Titoli di credito, oltre a provare l'esistenza del credito, ne assicura l'efficacia giuridica, in quanto la legge limita la possibilità di vederne contestata la realizzazione. In primo luogo, il documento è strumento essenziale per l'esazione del credito: quindi il portatore, finché il Titoli è in sua mano, non corre il rischio di vedersi opporre l'estinzione del diritto per pagamento fatto ad altri.......continua.

Diritti del Titolo di credito

....continua La legittimazione all'esercizio del diritto rappresentato dal Titoli di credito si basa sull'esistenza di due elementi: un documento, cioè il Titoli propriamente detto, e il possesso dello stesso in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione. Il credito relativo ha per oggetto la prestazione di una somma di denaro (biglietti di banca, buoni del tesoro, cambiali, assegni, obbligazioni di società per azioni), oppure la consegna di merci specifiche (polizza di carico, duplicato della lettera di vettura, fede di deposito); l'azione di società rappresenta tutta la somma dei diritti connessi con lo stato di socio.
Per l'esercizio dei diritti menzionati nel Titoli è indispensabile il possesso del Titoli stesso, che però non basta per legittimare il creditore: esso dev'essere in vario modo giustificato secondo la legge di circolazione dei diversi Titoli, secondo cioè che si tratti di Titoli nominativi, all'ordine o al portatore........continua

Circolazione titoli di credito

.....continua Nella circolazione del Titoli, il credito si trasferisce dall'uno all'altro soggetto e la cessione è pienamente efficace indipendentemente dalla notificazione al debitore e dalle altre formalità che le sono equiparate. I Titoli di credito si trasferiscono legittimamente seguendo regole diverse, secondo una distinzione fondamentale che viene fatta in base alle norme della loro circolazione. Si distinguono Titoli al portatore, Titoli all'ordine e Titoli nominativi.
È essenziale tenere presenti le diverse leggi di circolazione perché ne deriva la legittimazione del creditore. Se ne ricava anche il criterio per liberare da responsabilità il debitore quando paga.....continua.

Titoli al portatore

.....continua Nel Titoli al portatore il possessore è legittimato a chiedere l'adempimento mediante la sola presentazione del Titoli al debitore. Il possesso acquistato in buona fede assicura contro la rivendicazione di terzi e attribuisce la preferenza fra più aventi causa. Sono al portatore i biglietti di banca, molti Titoli del debito pubblico (p. es., buoni del tesoro), ecc.; tali possono essere anche le obbligazioni di società per azioni e gli assegni bancari. Per ragioni di politica finanziaria la facoltà di emettere Titoli al portatore è limitata ai soli casi stabiliti dalla legge: invero la creazione di Titoli al portatore potrebbe equivalere sostanzialmente all'emissione di carta moneta........continua

Titolo all' ordine

........continua Nei Titoli all'ordine la consegna del Titoli deve essere accompagnata dalla girata scritta sullo stesso. La girata è un ordine incondizionato di pagamento, scritto nel Titoli e sottoscritto dal creditore cedente (girante), con il quale egli indica un nuovo titolare del diritto (giratario). Il giratario può a sua volta cedere il Titoli con una nuova girata, e così la circolazione avviene rapidamente e semplicemente, con il vantaggio, rispetto al Titoli al portatore, che il titolare è meno esposto ai pericoli del furto o dello smarrimento del titolo.
Il possessore di un Titoli all'ordine si legittima in base a una serie continua di girate. Non è ammessa soluzione di continuità: primo girante deve essere il primo prenditore, cioè colui che figura prenditore originario, secondo girante sarà il primo giratario, e così di seguito. Sono Titoli all'ordine, oltre a quelli cambiari, la polizza di carico, il duplicato della lettera di vettura, la fede di deposito e la nota di pegno........continua

Titoli nominativi

.......continua I Titoli nominativi sono intestati a una persona determinata, tanto sul Titoli quanto negli appositi registri dell'ente che ha emesso il titolo. La legittimazione all'esercizio del diritto presuppone, oltre al possesso del Titoli, la coincidenza delle due intestazioni a favore della stessa persona. Il loro trasferimento si accompagna necessariamente con l'annotazione del nome dell'acquirente sia sul Titoli sia nel registro dell'emittente, oppure con il rilascio di un nuovo Titoli, sempre con annotazione nel registro. L'emittente non procederà alla formalità del trasferimento (detto comunemente traslazione o transfert) se l'identità e la capacità di disporre di colui che fa l'alienazione del Titoli non gli vengano provate mediante certificato di un notaio o di un agente di cambio; ogni annotazione nel registro e sul Titoli è fatta a cura e sotto la responsabilità dell'emittente. Per rendere più agevole la circolazione, la legge stabilisce che i Titoli nominativi, eccettuati quelli emessi dallo stato, possono essere trasferiti anche mediante girata, datata, sottoscritta dall'alienante e autenticata da un notaio o da un agente di cambio.....continua

Confronto tra titoli di credito al portatore e titoli all'ordine

.....continua Mentre alcuni Titoli di credito sono essenzialmente al portatore, come i biglietti di banca, e alcuni assolutamente all'ordine, come la cambiale, altri Titoli sono emessi indifferentemente al portatore, all'ordine, o nominativi, come il duplicato della lettera di vettura e la polizza di carico; altri possono essere al portatore o nominativi, come i Titoli del debito pubblico; l'assegno bancario, oltre che all'ordine, viene emesso anche al portatore. Infine dobbiamo ricordare la possibilità di una conversione dei titoli. Su richiesta, e a spese del possessore, l'emittente convertirà i Titoli al portatore in Titoli nominativi; è ammesso anche il procedimento contrario, purché la conversione non sia espressamente esclusa dall'emittente del Titoli nominativo.........continua
 

Tratto da UTET
[ ALBERTO TRABUCCHI ]

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