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Notizie finanziarie sulla Borsa Italiana.
Titoli di credito
Concessione del credito
La
concessione del credito da parte ad esempio delle
Banche, è resa più facile quando il creditore sa di avere
mezzi semplici ed energici, non solo per realizzare il suo diritto, ma anche per
poterlo, all'occorrenza, agevolmente alienare. Il diritto commerciale riconosce
appunto e regola l'esistenza di
strumenti di credito di facile circolazione e di sicura rapida esazione. Il
Titoli di credito, oltre a provare l'esistenza del credito, ne
assicura l'efficacia giuridica, in quanto la legge limita la possibilità di
vederne contestata la realizzazione. In primo luogo, il documento è strumento
essenziale per l'esazione del credito: quindi il portatore, finché il Titoli
è in sua mano, non corre il rischio di vedersi opporre l'estinzione del diritto
per pagamento fatto ad altri.......continua.
Diritti del Titolo di credito
....continua
La legittimazione all'esercizio del diritto rappresentato dal
Titoli di credito
si basa sull'esistenza di due elementi: un documento, cioè il Titoli
propriamente detto, e il possesso dello stesso in conformità alle norme che ne
disciplinano la circolazione. Il credito relativo ha per oggetto la prestazione
di una somma di denaro (biglietti di banca, buoni del tesoro, cambiali, assegni,
obbligazioni di
società per azioni), oppure la consegna di merci specifiche
(polizza di carico, duplicato della lettera di vettura, fede di deposito);
l'azione di società rappresenta tutta la somma dei diritti connessi con lo stato
di socio.
Per l'esercizio dei diritti menzionati nel Titoli è indispensabile il possesso
del Titoli stesso, che però non basta per legittimare il creditore: esso dev'essere
in vario modo giustificato secondo la legge di circolazione dei diversi Titoli,
secondo cioè che si tratti di Titoli nominativi, all'ordine o al portatore........continua
Circolazione titoli di credito
.....continua
Nella circolazione del Titoli, il credito si trasferisce dall'uno all'altro
soggetto e la cessione è pienamente efficace indipendentemente dalla
notificazione al debitore e dalle altre formalità che le sono equiparate. I Titoli di credito si trasferiscono legittimamente seguendo regole diverse,
secondo una distinzione fondamentale che viene fatta in base alle norme della
loro circolazione. Si distinguono Titoli al portatore, Titoli all'ordine e
Titoli nominativi.
È essenziale tenere presenti le diverse leggi di circolazione perché ne deriva
la legittimazione del creditore. Se ne ricava anche il criterio per liberare da
responsabilità il debitore quando paga.....continua.
Titoli al portatore
.....continua
Nel Titoli al portatore il possessore è legittimato a chiedere l'adempimento
mediante la sola presentazione del Titoli al debitore. Il possesso acquistato in
buona fede assicura contro la rivendicazione di terzi e attribuisce la
preferenza fra più aventi causa. Sono al portatore i biglietti di banca, molti
Titoli del debito pubblico (p. es., buoni del tesoro), ecc.; tali possono essere
anche le obbligazioni di società per azioni e gli assegni bancari. Per ragioni
di politica finanziaria la facoltà di emettere Titoli al portatore è limitata ai
soli casi stabiliti dalla legge: invero la creazione di Titoli al portatore
potrebbe equivalere sostanzialmente all'emissione di carta moneta........continua
Titolo all' ordine
........continua
Nei Titoli all'ordine la consegna del Titoli deve essere accompagnata dalla
girata scritta sullo stesso. La girata è un ordine incondizionato di pagamento,
scritto nel Titoli e sottoscritto dal creditore cedente (girante), con il quale
egli indica un nuovo titolare del diritto (giratario). Il giratario può a sua
volta cedere il Titoli con una nuova girata, e così la circolazione avviene
rapidamente e semplicemente, con il vantaggio, rispetto al Titoli al portatore,
che il titolare è meno esposto ai pericoli del furto o dello smarrimento del
titolo.
Il possessore di un Titoli all'ordine si legittima in base a una serie continua
di girate. Non è ammessa soluzione di continuità: primo girante deve essere il
primo prenditore, cioè colui che figura prenditore originario, secondo girante
sarà il primo giratario, e così di seguito. Sono Titoli all'ordine, oltre a
quelli cambiari, la polizza di carico, il duplicato della lettera di vettura, la
fede di deposito e la nota di pegno........continua
Titoli nominativi
.......continua
I Titoli nominativi sono intestati a una persona determinata, tanto sul Titoli
quanto negli appositi registri dell'ente che ha emesso il titolo. La
legittimazione all'esercizio del diritto presuppone, oltre al possesso del
Titoli, la coincidenza delle due intestazioni a favore della stessa persona. Il
loro trasferimento si accompagna necessariamente con l'annotazione del nome
dell'acquirente sia sul Titoli sia nel registro dell'emittente, oppure con il
rilascio di un nuovo Titoli, sempre con annotazione nel registro. L'emittente
non procederà alla formalità del trasferimento (detto comunemente traslazione o
transfert) se l'identità e la capacità di disporre di colui che fa l'alienazione
del Titoli non gli vengano provate mediante certificato di un notaio o di un
agente di cambio; ogni annotazione nel registro e sul Titoli è fatta a cura e
sotto la responsabilità dell'emittente. Per rendere più agevole la circolazione,
la legge stabilisce che i Titoli nominativi, eccettuati quelli emessi dallo
stato, possono essere trasferiti anche mediante girata, datata, sottoscritta
dall'alienante e autenticata da un notaio o da un agente di cambio.....continua
Confronto tra titoli di credito al portatore e titoli all'ordine
.....continua
Mentre alcuni Titoli di credito sono
essenzialmente al portatore, come i biglietti di banca, e alcuni assolutamente
all'ordine, come la cambiale, altri Titoli sono emessi indifferentemente al
portatore, all'ordine, o nominativi, come il duplicato della lettera di vettura
e la polizza di carico; altri possono essere al portatore o nominativi, come i
Titoli del debito pubblico; l'assegno bancario, oltre che all'ordine, viene
emesso anche al portatore. Infine dobbiamo ricordare la possibilità di una
conversione dei titoli. Su richiesta, e a spese del possessore, l'emittente
convertirà i Titoli al portatore in Titoli nominativi; è ammesso anche il
procedimento contrario, purché la conversione non sia espressamente esclusa
dall'emittente del Titoli nominativo.........continua
Tratto da UTET
[ ALBERTO TRABUCCHI ]
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